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Ordinanza — n. 19919/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new issues not properly raised before lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaye Makhtar inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Makhtar challenged a second-instance conviction for the crime of bigamy, arguing the lower court incorrectly applied Article 474 of the Penal Code. The court rejected this claim as the new issue was not properly developed in prior proceedings and thus could not be raised for the first time at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals based on new legal issues not previously developed are inadmissible unless they concern matters the lower court should have raised sua sponte or could not have been raised earlier.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new issues cassation Article 606 criminal procedure Article 616 criminal procedure proper development lower court contraffazione di merci marchi ingannevoli articolo di marca

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, c.p.p.
606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 474 cod. pen
Rilevato che Gaye Makhtar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art.474 cod.
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Caldi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Caldi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE MAKHTAR nato il 10/05/1959 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gaye Makhtar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art.474 cod. pen.- è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Caldi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1