Cassation court dismisses appeal for theft conviction as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Liberali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Liberali challenged his theft conviction, arguing the first-instance court failed to reduce the sentence for the summary trial procedure and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court had already accounted for the summary trial in its sentencing calculation and properly weighed Liberali's extensive criminal history as a reason for denying leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the decision under review, or if the lower court has already logically accounted for all relevant elements in its discretionary assessment of sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERALI ALESSANDRO nato a MILANO il 15/06/1970 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Liberali ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ne ha confermato la condanna per furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato - è manifestamente infondato e generico, in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, quantunque il Tribunale non avesse esplicitato la detta, ne ha ricostruito il calcolo, evidenziando come lo stesso abbia determinato la pena (in complessivi mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa) riconoscendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso con analoghi fatti per i quali in precedenza all'imputato era stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. (di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali anche specifici e, pertanto, la totale insensibilità dello stesso ai moniti della giustizia - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione di taluni dati meritevoli di favorevole apprezzamento, divenendo superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec