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Ordinanza — n. 19916/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Zuccotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zuccotti challenged his conviction for burglary, arguing violations of penal law and sentencing errors, but the court found his complaints too generic and lacking specific legal criticism. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for a valid cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, entirely generic, or lack the necessary specificity to constitute a legitimate legal criticism of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal grounds lack of specificity cassation remedy court costs and fine ammende per infrazione procedurale spese di difesa spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
7); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 111 cost.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
7); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCOTTI ROBERTO nato a LODI il 18/09/1976 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Roberto Zuccotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione; considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, lungi dal contenere effettive censure di legittimità è del tutto privo della necessaria specificità e, comunque, versato in fatto, poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato ma prospetta - per il tramite di assedi generici - un'alternativa valutazione del compendio in atti (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, del tutto generico - segnatamente nella parte in cui assume che sarebbe stata inflitta una pena eccessiva - e non si confronta con la motivazione impugnata che ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno del rigetto anche in parte qua del gravame (cfr. spec. p. 7); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso