Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal charge qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the criminal charge and the lack of specific reasoning in the lower court's decision. The court rejected these claims as they merely reiterated previously dismissed grievances without providing new, specific evidence of factual distortion or legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity of the complaint and is manifestly unfounded, as it merely reiterates grievances already dismissed by the lower court with adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIARDELLI PIO nato a ROMA il 19/04/1962 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pio Baiardelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato - nonché il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato - sono privi della necessaria specificità e manifestamente infondati poiché hanno reiterato il medesimo ordine di doglianze disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e logica (cfr. spec. p. 5 s.) e finiscono col perorare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale in ragione della mancata riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta semplice - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha dato conto della corretta qualificazione del fatto nei termini indicati in contestazione proprio per il tramite della motivazione (appena sopra richiamata) con cui ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi di esso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec