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Ordinanza — n. 19914/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ettore Serafini inadmissible due to a lack of specific grounds. Although the appellant challenged the confirmation of fraudulent bankruptcy conviction, the court found his arguments merely restated facts without critiquing the lower court's reasoning on mitigating circumstances or recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and Serafini was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it lacks the necessary specificity required by law, as mere alternative factual assessments without a genuine critique of the judgment's reasoning do not constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure sentencing review procedural costs fraudulent bankruptcy recidivism exclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01), che ha indicato gli elementi posti a sostegno del rigetto del gravame, ha unicamente perorato un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 595 c.p.
Art. 219, last paragraph, Law on Bankruptcy
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01), che ha indicato gli elementi posti a sostegno del rigetto del gravame, ha unicamente perorato un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
219, ultimo comma, legge fall., nonché alla commisurazione della pena - è privo della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ettore Serafini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., nonché alla commisurazione della pena - è privo della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi posti a sostegno del rigetto del gravame, ha unicamente perorato un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1