Italian Court dismisses appeal for lack of stated grounds and declares appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Romano's appeal inadmissible because it failed to state the specific grounds required by law. The sole argument presented was the nullity of the notification and a discrepancy in the defendant's status, which the court found did not attack the reasoning of the lower court's order. Consequently, the appeal was rejected, and Romano was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) and Art. 591 of the Code of Criminal Procedure; An appeal must explicitly state the grounds for impugnation, and arguments failing to address the ratio decidendi of the challenged order are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/11/1970 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consìglìere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Romano ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha dichiarato inammissibile l'appello, poiché mancava dell'indicazione dei motivi di impugnazione (cfr. artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.); considerato che l'unico motivo di ricorso -con il quale si assume la «nullità della notifica della sentenza di appello» e si denuncia l'omessa comunicazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, nel corso del quale il Romano è risultato detenuto per altra causa e «rinunciante a comparire» e non «libero assente», come indicato nella medesima sentenza di primo grado - è inammissibile per la dirimente considerazione che non attacca in alcun modo la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il