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Ordinanza — n. 19909/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and fact-based arguments failing to challenge lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19909/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Eugenio Capitano's appeal against the Rome Court of Appeal's conviction for theft inadmissible. Capitano argued the lower court failed to properly qualify his actions under specific criminal articles and ignored his defense, but the court found these grounds generic and lacking specific references to the contested reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Capitano was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624 bis c.p.; Art. 648 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are merely assertive, generic, or directed at re-evaluating facts rather than challenging the legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds vizio di motivazione criminal procedure court costs theft conviction Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624 bis c.p.
Art. 648 c.p.
624 bis c.p.; considerato che: - il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione, segnatamente in quanto non si sarebbe argomentato su quanto rassegnato dalla difesa in particolare al fine della qualificazione del fatto sub specie dell'art. 648 cod.
art. 624 bis c.p
art. 648 cod. pen
624 bis c.p.; considerato che: - il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione, segnatamente in quanto non si sarebbe argomentato su quanto rassegnato dalla difesa in particolare al fine della qualificazione del fatto sub specie dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
254584 - 01), oltre che versati in fatto perché volti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANO EUGENIO nato a PALERMO il 17/07/1981 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Eugenio Capitano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; considerato che: - il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione, segnatamente in quanto non si sarebbe argomentato su quanto rassegnato dalla difesa in particolare al fine della qualificazione del fatto sub specie dell'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico poiché non indica in alcun modo quale ordine di allegazioni sarebbe stata disattesa; - il secondo motivo - con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione esposta al punto 4 della sentenza di secondo grado, rispetto alle doglianze contenute nell'atto di appello sempre relative alla mancata valutazione delle richieste difensive - è parimenti del tutto assertivo e privo di indicazioni relative al tenore di tali doglianza (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione sulla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il fatto a lui contestato - si affida ad asserti parimenti generici che non possono costituire una compiuta censura di legittimità alla motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), oltre che versati in fatto perché volti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis