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Ordinanza — n. 19906/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for simple documentary bankruptcy as manifestly unfounded and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Romolo Di Feliciantonio inadmissible, confirming his conviction for simple documentary bankruptcy. The appellant argued that the crime requires gross negligence and that the sentence duration was excessive, but the court found these grounds generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 217, comma 2, legge fall.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded or generic regarding the nature of simple documentary bankruptcy or the calculation of accessory penalties are inadmissible, resulting in the rejection of the appeal and liability for costs.

Parole chiave

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simple documentary bankruptcy manifestly unfounded appeal generic grounds rejection accessory penalties duration inadmissible appeal procedure gross negligence requirement court costs and fine reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 217, comma 2, legge fall.
Rilevato che Romolo Di Feliciantonio ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, legge fa Il.; considerato che; - il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la bancarotta semplice documentale (art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02
Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02), non venendo in rilievo per essa la colpa grave prevista per la diversa ipotesi di cui all'art.
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez.
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FELICIANTONIO ROMOLO nato a CIVITELLA DEL TRONTO 11 16/04/1944 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Romolo Di Feliciantonio ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, legge fa Il.; considerato che; - il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2, cit.) è punibile anche a titolo di colpa (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02), non venendo in rilievo per essa la colpa grave prevista per la diversa ipotesi di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. richiamata dal ricorso; - il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, «in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento», non venendo in rilievo rispetto alla sussistenza del rato che la situazione patrimoniale della società fosse già compromessa ed essa si trovasse in stato di insolvenza indipendentemente dalla «gestione contabile»; ed è del tutto assertiva la prospettazione difensiva volta ad assumere l'inoffensività del fatto (che non sarebbe stata correttamente vagliata dalla Corte di merito); - il terzo motivo, quantunque muova da premesse corrette in diritto, contiene censure del tutto generiche rispetto alle ragioni che sarebbero state pretermesse dalla Corte di appello e che avrebbero dovuto condurre a ritenere eccessiva la durata di un anno (inferiore al medio edittale: cfr.

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) delle sanzioni accessorie fallimentari; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato con il ricorso e la fondatezza di tali censure; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell? ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.