Cassation court dismisses appeal for attempted theft, ruling sentence fits statutory range without explicit reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the four-month sentence failed to explicitly reduce the penalty for attempted theft compared to the completed crime. The court rejected this, stating the sentence falls within the statutory range for attempted theft and does not require explicit reduction calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, comma 2, e 624 cod. pen.; The penalty for attempted theft is an autonomous title of crime; the sentence must fall within the statutory range without requiring explicit reduction calculation relative to the consummated offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLINO MICHELE nato a PRATO il 20/05/1978 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Michele Violino ha interposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione della legge penale in ragione della mancata riduzione della pena per il delitto tentato, è manifestamente infondato in quanto la pena irrogata (tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze e della riduzione per il rito abbreviato), pari a quattro mesi di reclusione ed euro 103 di multa, rientra nello spazio edittale previsto per il tentativo (cfr. artt. 56, comma 2, e 624 cod. pen.) che è titolo autonomo di reato e non deve essere determinato esplicitando la riduzione della pena rispetto a quella prevista per l'ipotesi consumata (cfr.
Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021 - dep. 2022, Feraru, Rv. 282868 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso