Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural timing and lack of legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enrico Domenico Togneri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a second-instance conviction for bankruptcy crimes, but the court found his first ground lacked legal merit as it contained only assertions rather than legal arguments. The second and third grounds regarding prescription and aggravating circumstances were rejected because the prescription period expired after the second-instance judgment, rendering them irrelevant to the appeal's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 223 comma 2 n. 2 legge fall.; Art. 217 R.D. 267/1942; Art. 219 comma 2 n. 1 legge penale. An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to the prescription of the offense occurring after the second-instance judgment or if the allegations fail to constitute a proper legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOGNERI ENRICO DOMENICO nato a COREGLIA ANTELMINELLI il 11/12/1949 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Enrico Domenico Togneri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta documentale semplice; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitti cu cui all'art. 223, comma , n. 2, legge fall., lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contiene allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si assumono, rispettivamente, la violazione della legge penale e processuale in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 217 R.D. 267/1942 e rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, legge penale (alla luce della prescrizione del delitto di bancarotta semplice), sono manifestamente infondati, in quanto la prescrizione del reato (commesso il 14 febbraio 2017) sarebbe maturata il 14 agosto 2024, e dunque successivamente alla sentenza di secondo grado, ma non può essere rilevata poiché il ricorso è inammissibile (cfr.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso