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Ordinanza — n. 19902/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft sentencing due to procedural defects and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Meli and Manenti inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the appellate court's mitigation of sentence for aggravated theft, arguing violations of criminal law and procedural rules. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appeals merely repeated lower court grievances without presenting new evidence or legal arguments, and that certain issues were improperly raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grievances from the appellate judgment without new evidence or specific legal arguments, and if they raise issues not properly developed at the appellate level.

Parole chiave

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inadmissible appeals aggravated theft procedural defects lack of new evidence court costs and fine abbandono del procedimento per truffa furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il dìsposto dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, c.p.p.
606, comma 3, cit.); il che esime da ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
271269 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Meli (che deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 47 cod. pen.
e, quanto al ricorso del Manenti, il mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 47 cod.
Art. 625, n. 7 cod. pen.
art. 47 cod. pen
e, quanto al ricorso del Manenti, il mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 47 cod.
art. 133 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
271269 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Meli (che deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); il che esime da ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELI SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 16/01/1980 MANENTI MASSIMO nato il 05/07/1975 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ‘

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Meli e Massimo Manenti ricorrono avverso la sentenza della Corte dì appello di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone l'affermazione di responsabilità per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi (con cui sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e, quanto al ricorso del Manenti, il mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 47 cod. pen.), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limitano a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti per il tramite di enunciati assertivi, senza addurre effettivamente il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ne consegue che essi sono manifestamente infondati nella parte in cui assumono l'improcedibilità del reato, per difetto di querela, poiché dalla sussistenza l'aggravante della destinazione a pubblico servizio dell'oggetto del furto, consegue la procedibilità d'ufficio; ritenuto che il secondo motivo del ricorso di Manenti (che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha indicato in maniera logica e conforme al diritto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha valorizzato (cfr. spec. p. 5 della sentenza impugnata) nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Meli (che deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che sì tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il dìsposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime da ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende