Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific challenge to trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Mastrototaro inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's partial grant of the non-mention benefit and refusal of self-defense, but failed to provide specific censure of the reasoning or demonstrate factual distortion. The court ruled that fragmented references to evidence or general alternative reconstructions do not constitute a valid ground for cassation, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 588, 110, 582, 585 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant merely offers an alternative factual reconstruction without specifically censuring the reasoning of the decision or demonstrating a specific distortion of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROTOTARO DOMENICO nato a MOLFETTA il 15/05/1986 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Mastrototaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 588, comma 2 cod. pen. (capo A) e 110, 582 e 585 cod. pen. (capo B); considerato che tutti e tre i motivi di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione anche per il travisamento della prova, in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della legittima difesa ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso