Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Carlo Federico Rotunno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding aggravated theft novel and improperly raised, while the second ground concerning mitigating circumstances and recidivism was manifestly unfounded and generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises issues not properly developed by the lower court or relies on generic arguments that do not allow for a specific review of the facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carlo Federico Rotunno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo - che deduce la violazione della legge penale e processuale penale - nella parte in cui censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen. è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l'erronea riqualificazione del fatto, poiché, così come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, non ha avuto luogo alcuna riqualificazione da parte del Giudice di merito; considerato che il secondo motivo - con il quale si denunciano la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali- e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici; parimenti, quanto alla recidiva, la motivazione ha indicato in maniera puntuale i dati che hanno condotto a disattendere anche in parte qua l'appello, facendo riferimento sia alla specifica biografia criminale dell'imptuato (anche alla luce dei benefici ottenuti) sia allo specifico fatto in imputazione e alla sua commissione in costa di sottoposizione a misura cautelare personale; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.