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Ordinanza — n. 19897/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding mandatory notice of substitute penalties under Art. 545 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact grounds for requesting a substitute penalty, merely asserting its applicability. The appellant argued the lower court violated Art. 545 bis of the Code of Criminal Procedure by omitting the mandatory notice of substitute penalties. The court ruled that the omission does not render the sentence void as the judge possesses discretionary power and implicitly evaluated the lack of qualifying circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen.; In the absence of specific grounds for requesting a substitute penalty, the omission of the mandatory notice does not invalidate the sentence, as the judge exercises discretion and implicitly assesses the inapplicability of the measure.

Parole chiave

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substitute penalties mandatory notice judicial discretion inadmissible appeal specificity requirement ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen.
(capo b), uniti dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
285710 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 113 Cost.
art. 545 bis cod. proc. pen
(capo b), uniti dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
285710 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S.
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE MARIA nato a MANFREDONIA il 12/08/1980 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maria La Torre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625, co. 1, nn. 2 e 4, 61, n. 5 cod. pen. (capo a) e 61, n. 2, 340 cod. pen. (capo b), uniti dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., tramite il quale la Corte avrebbe dovuto informare le parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado - è privo della necessaria specificità, in quanto sostiene in maniera del tutto assertiva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, senza effettivamente indicarli (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis