Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for generic and non-specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Tarricone and Raffaeli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their convictions for aggravated theft, arguing issues regarding sentencing justification, procedural admissibility, and recidivism. The court rejected these claims because the arguments were either generic assertions lacking specific legal criticism, failed to cite the necessary procedural defects, or relied on facts irrelevant to the current proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticisms; generic assertions or arguments failing to cite procedural defects or relevant facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARRICONE BARTOLOMEO nato a CERIGNOLA il 30/09/1968 RAFFAELI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 23/07/1988 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bartolomeo Tarricone e Antonio Raffaeli ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato, commesso in concorso; considerato che l'unico motivo di ricorso di Tarricone - che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso di Raffaeli, che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: nella parte in cui censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); nel lamentare la mancanza di condizione di procedibilità per difetto di querela, è manifestamente infondato perché in contrasto con l'art. 624, comma 3 cod. pen., in quanto nel caso di specie risulta correttamente applicata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 bis cod. pen. che rende il reato procedibile d'ufficio; nella parte in cui lamenta la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., è del tutto privo di specificità perché lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, fa riferimento allo scarso valore di un veicolo rubato e al breve lasso di tempo in cui la persona offesa è stata privata del proprio bene, ossia a dati non riferibili al presente procedimento in cui è diverso l'oggetto materiale del reato; relativamente alla censura sulla ritenuta sussistenza della recidiva, al di là del richiamo di princìpi giurisprudenziali, si affida a enunciati del tutto assertivi inidonei a costituire una compiuta critica di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorso di Raffaeli, che denuncia il vizio di motivazione rispetto alle doglianze difensiva in punto di responsabilità sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è patentemente generico poiché contiene enunciati apodittici che non muovono effettive censure alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - 2 (f ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am