Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to inadmissible grounds regarding another defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Martino's appeal against the Bari Court of Appeal's sentence inadmissible. Martino argued procedural defects regarding the lack of a private prosecution and non-punishability, but the court found these claims generic or legally unfounded since the crime was prosecutable ex officio. The remaining arguments were rejected because they concerned a separate criminal proceeding against a different individual, rendering them inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 3 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains generic allegations unrelated to the specific case or if it cites procedural defects in a separate proceeding against a different defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si ricorrente lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancanza di condizione di procedibilità per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché in contrasto con il disposto dell'art. 624, comma 3, cod. pen., dato che il reato è aggravato perché commesso su cose esistenti in uffici pubblici e, dunque, procedibile d'ufficio; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non compiutamente correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che i rimanenti tre motivi di ricorso - con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - sono inammissibili in quanto contengono censure relative ad un altro procedimento instaurato nei confronti di un imputato diverso dall'odierno ricorrente, il che esime dal dilungarsi per rilevare la manifesta infondatezza dell'allegazione difensiva relativa alla prescrizione del reato, tenuto conto della recidiva specifica reiterata infraquinquennale (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così