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Ordinanza — n. 19893/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for lack of procedural standing and failure to prove legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19893/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Leonardo Schiavone's appeal against his conviction for kidnapping inadmissible. The appellant argued for procedural standing and a different factual assessment but failed to demonstrate a legal violation or a specific misinterpretation of evidence. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, ordering Schiavone to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a violation of law or a specific misinterpretation of evidence, and the appeal is based on general re-evaluation of facts without pointing to concrete legal errors.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural standing kidnapping conviction legal error court costs fine ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
143 del 2021 della Corte costituzionale senza muovere critiche di legittimità, neppure in parte qua, alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 113 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
143 del 2021 della Corte costituzionale senza muovere critiche di legittimità, neppure in parte qua, alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e nel resto ha richiamato in maniera assertiva, nuovamente al fine di perorare un diverso apprezzamento del fatto, la sentenza n.
Corte cost., sent. n. 143 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE LEONARDO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 24/02/1980 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; L.17

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Leonardo Schiavone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di sequestro di persona; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si adduce la violazione della legge penale in ragione del difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato perché in atti è presente il verbale (in data 7 settembre 2018) contenente la dichiarazione di querela della persona offesa innanzi al personale della Polizia di Stato; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, del referto di Pronto Soccorso e delle annotazioni del PG) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e nel resto ha richiamato in maniera assertiva, nuovamente al fine di perorare un diverso apprezzamento del fatto, la sentenza n. 143 del 2021 della Corte costituzionale senza muovere critiche di legittimità, neppure in parte qua, alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de