Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19891/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Rano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rano challenged the appellate court's decision to mitigate the sentence and apply an increase for carrying a weapon, arguing violations of penal code provisions. The court rejected these claims as manifestly unfounded and lacking specificity, noting the lower court properly considered relevant discretionary factors without ignoring the appellant's complaints.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 62 c.p.; Art. 81 c.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, lack specificity, and fail to demonstrate a violation of the law or a defect in reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing mitigation weapon carrying discretionary power court costs award risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62, comma 1, n. 2 c.p.
Rilevato che Gaetano Rano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in funzione di Giudice del rinvio, per quel che qui rileva, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 81 c.p.
pen., ha rideterminato in mitius la pena inflitta; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per l'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cpv.
Art. 133 c.p.
della rubrica - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
Art. 133, comma 1 c.p.
della rubrica - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
della rubrica - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANO GAETANO nato a TRANI il 12/12/1965 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gaetano Rano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in funzione di Giudice del rinvio, per quel che qui rileva, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., ha rideterminato in mitius la pena inflitta; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per l'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per la detenzione il porto di un'arma di cui al capo A. della rubrica - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); la difesa non si confronta con la motivazione, limitandosi ad assumere che sarebbero state disattese le doglianze relative alla dosimetria della pena (in alcun modo indicate) e nel resto perorando un alternativo apprezzamento di merito relativo alla personalità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso