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Ordinanza — n. 19890/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for attempted theft, ruling the minor theft argument is invalid due to property damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19890/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Di Fonso inadmissible regarding his conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued that the crime lacked punishability due to the particular minor nature of the act under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, holding that the lower court correctly focused on the damage caused to the vending machine as the primary basis for the conviction, rendering the minor theft argument irrelevant and unsuitable for review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is founded on a distinct legal ground, such as damage to property, which renders the appellant's argument regarding the minor nature of the act irrelevant and generic.

Parole chiave

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attempted theft conviction particular minor nature inadmissible appeal property damage basis procedural costs order motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.
- è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione anzitutto sul danno cagionato dall'imputato all'apparecchio distributore (art. 133, comma 1, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.) nel tentativo di compiere il furto, così rendendo un'argomentazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.) nel tentativo di compiere il furto, così rendendo un'argomentazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONSO GIANLUCA nato a ANDRIA il 13/07/1987 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato Gianluca Di Fonso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione anzitutto sul danno cagionato dall'imputato all'apparecchio distributore (art. 133, comma 1, n.

2. cod. pen.) nel tentativo di compiere il furto, così rendendo un'argomentazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il