Cassation court dismisses aggravated theft conviction due to subsequent withdrawal of complaint by victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Voicu Mitica for aggravated theft. The defense argued for a suspended sentence, but the court found the crime extinguished because the victim withdrew the complaint during the abbreviated trial against co-defendants. Since the withdrawal of the complaint extends to all co-offenders by operation of law, the conviction was legally invalid and the case was dismissed without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 152 cod. pen.: The withdrawal of the complaint by the victim extinguishes the crime, which prevails over procedural defects, and such withdrawal extends by operation of law to all co-offenders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOICU MITICA nato il 09/05/1987 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato Mitica Voicu per furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte per necessità alla pubblica fede).
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - la sopravvenuta la remissione di querela, intervenuta nell'ambito del giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei coimputati Voicu, nei confronti del quale si è proceduto nelle forme del rito giudizio abbreviato (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva (secondo motivo).
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Difatti: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - «la remissione della querela fatta a favore di un solo coimputato si estende di diritto a tutti coloro che abbiano commesso il reato» (Sez. 2, n. 1301 del 17/10/1984, Marini, Rv. 167790 - 01; v. anche Sez. 2, n. 34927 del 25/05/2023, Paone, Rv. 284951 - 01); - nel caso in esame, in effetti, consta che ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela; - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen..
Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali