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Ordinanza — n. 19888/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to evidence and failure to address sentencing rationale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19888/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cristina Orlandi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic allegation of evidence distortion regarding her recorded voice message, which failed to specifically refute the trial court's reasoning on liability and sentencing. The court rejected this because the complaint did not meaningfully engage with the specific facts or legal basis for the reduced sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically address the factual or legal reasoning of the contested judgment, particularly when they do not constitute a legitimate challenge to the conviction or sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic evidence challenge sentencing rationale voice message evidence court costs and fine prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
278808 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
278808 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani
Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI CRISTINA nato a GENOVA 11 12/05/1976 avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cristina Orlandi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Massa che, in funzione di giudice per l'appello, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per il delitto di minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, deduce in maniera generica il travisamento della prova (segnatamente, dell'ammissione da parte dell'imputata di aver inviato il messaggio vocale de quo) che non può essere utilmente denunciato compendiandone il tenore del dato probatorio che viene in rilievo (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); comunque non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fondato la condanna — oltre che su tale ammissione — anche sullo specifico mezzo impiegato per veicolarla e sul riconoscimento della voce dell'imputata da parte dei genitori della persona offesa; ed è del tutto ipotetico nella parte in cui lamenta il difetto di genuinità del file (cfr. Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso