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Ordinanza — n. 19885/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic arguments regarding bankruptcy fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds and generic arguments. The appellant failed to address the lower court's reasoning on the extinction of the simple bankruptcy fraud charge or the specific conduct regarding the fraudulent diversion charge. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for cassation, fails to confront the lower court's reasoning, and contains only generic assertions without alleging a violation of law or a defect in motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds generic arguments bankruptcy fraud procedural costs penalty fund fine cassation review corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 217 comma 2 legge fall.
- è del tutto generico rispetto alla condotta distrattiva e, con riguardo alla bancarotta documentale, non considera in alcun modo che la Corte territoriale ha già sussunto proprio nell'art. 217, comma 2, cit.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDIGNO TOMMASO nato a RUVO DI PUGLIA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tommaso Scardigno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di bancarotta documentale semplice perché estinto per intervenuta prescrizione, e - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n. 1, legge fall., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione -, lungi dal contenere rituali censure di legittimità è privo della necessaria specificità oltre che versato in fatto poiché contiene enunciati assertivi in ordine alla ricostruzione dell'occorso, senza neppure addurre il travisamento della prova e senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, in ordine al rilevato difetto di allegazione sulla destinazione dei beni de quibus) che risulta congrua e conforme al diritto; considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art.217 legge fall. - è del tutto generico rispetto alla condotta distrattiva e, con riguardo alla bancarotta documentale, non considera in alcun modo che la Corte territoriale ha già sussunto proprio nell'art. 217, comma 2, cit. il fatto dell'imputato (dichiarando il reato estinto per prescrizione) non rilevando dunque in alcun modo l'attribuzione allo Scardigno (in ordine a esso) di un agire colposo e non doloso; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato con il ricorso e la fondatezza di tali censure; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos