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Ordinanza — n. 19856/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely factual and lacking specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19856/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued a lack of motivation regarding the subjective element of the crime, but the court found this to be a mere factual complaint already reviewed by lower courts. The decision rests on the principle that such arguments do not constitute a valid ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely restates facts without specific legal criticism or if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation subjective element of crime factual complaint court costs and fines prova del dolo elemento soggettivo responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Spoleto nei confronti del ricorrente, alla pena di giustizia, in relazione alreato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

rso proposto da: TRAMONTANO ROBERTO nato a Roma in data8/01/1974 avversola sentenza del 12/07/2024 del la Corte di ap pello di Perugia dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Spoleto nei confronti del ricorrente, alla pena di giustizia, in relazione alreato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011. Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore , av v. C. Franceschini (vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato), si configura come doglianz a inammissibil e in quanto attinent e a profil i di mero fatto, riproduttiva di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale con ragionamento corretto dal punto di vista giuridico, non scanditi da specifica critica nonché manifestamente infondat a , poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato ( v. p.5 e ss.).

Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, comenon emerga dalle prove assunte che l'intento di allontanarsida parte dell'imputato fuori dai limiti della concessa autorizzazione per motivi lavorativi, sia stato quello diadempiere ad incombenze sempre di tipo lavorativo, non risultando c he l'imputato abbia trasgredito solo perché richiesto dal datore di lavoro(ma, anzi, per ragioni diverse, per essersi portato presso la fidanzata).

Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice