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Ordinanza — n. 19853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for continuity bond due to inadmissible procedural defect and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's refusal to recognize a continuity bond violated the principle of apparent res judicata and lacked sufficient reasoning regarding identical criminal facts. The court rejected this, finding the appeal focused on mere factual descriptions rather than legal grounds and noting the lower court had already provided a non-defective assessment of the habitual nature of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal alleging a lack of reasoning is inadmissible if it merely restates facts without specifying the legal reasons supporting the claim, and if the lower court's decision is not manifestly illogical.

Parole chiave

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continuity bond inadmissible appeal lack of reasoning apparent res judicata procedural defect court costs habitual offenses motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stata respinta la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore ( vizio di motivazione, giudicata apparente, con violazione dell’art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stata respinta la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore ( vizio di motivazione, giudicata apparente, con violazione dell’art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

o proposto da: D’ANTINO NICOLA nato a Pescarail 27/05/1982 avversol’ordinanza del 15/09/2024 del Tribunale di Monza dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stata respinta la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna, divenute definitive, per truffa consistita in raggiri telefonici e informatici con accredito sulla stessa postpay e attivati dallo stesso numero telefonico. Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore ( vizio di motivazione, giudicata apparente, con violazione dell’art. 81 cod. pen. trattandosi di fatti omogenei, commessi tutti tra il 15 marzo e il 7 settembre 2018, con identiche modalità o perative ), si configura come doglianz a inammissibile in quanto attinenti a profili di mero fatto, non specifica rispetto alla indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorregge, nonché manifestamente infondata, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato.

Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ’ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare,alla contingente consumazione degli illeciti e alla natura abituale delle condotte. Reputatoche la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità,di fatti commessi a distanza di diversi mesi l’unodall’altro, a d un medesimo disegno criminoso .

Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Cala