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Ordinanza — n. 19852/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural nullity grounds for late notice of hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural nullity due to late notification of the hearing date and failure to notify their defense lawyer. The court rejected these claims because the notice was actually sent within the legal timeframe and the defense lawyer was present at the hearing, having waived the nullity objection.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Procedural nullities arising from late notice of hearings are intermediate nullities subject to strict time limits for objection, and failure to raise them at the hearing constitutes a waiver of the right to claim nullity.

Parole chiave

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procedural nullity late notice hearing defense lawyer waiver intermediate nullity court costs award criminal procedure code inadmissible appeal eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Ritenuto che trattasi , i n tema di procedimento di esecuzione, di inosservanza del termine di diecigiorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza, che determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.
Art. 102 cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che la questione n on è stata dedotta all ’udienza del 16 dicembre 2024,ove era presente, per del ega orale , ex art. 102 cod. proc. pen. , del nuovo difensore di fiduciaavv.
art. 102 cod. proc. pen
Rilevato, infatti, che la questione n on è stata dedotta all ’udienza del 16 dicembre 2024,ove era presente, per del ega orale , ex art. 102 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n.17091 del 31/01/2024, Biagi, Rv. 286259
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

o proposto da: KASTRIOTKRASNIQI nato il 29/09/1986 avversol’ordinanza del 16/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevatoche, con l ’ ordinanza impugnata , è stata rigettata l ’ istanza proposta nell’interesse del condannato, di concessione delle misur e al ter nativ e della detenzione domiciliare e semilibertà, ammettendo quella dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ritenutoche i motiv i propost i ( nullità per t ardiva noti fica al con d annato del decreto di fissazione dell’udienza del 16 dicembre 2024 - primo motivo; nullità per omessa notifica al difensore di fiducia – secondo motivo ) sono inammissibili in quanto si deducono asserite violazioni processuali che, tuttavia, sono tardivamente dedotte e, in ogni caso smentite dagli atti processuali.

Rilevato, quanto al primo motivo,che, dall ’ esame degli atti , risulta che vi è stata notifica al condannato in data 10 dicembre 2024 , ma che il difensore di fiducia, nom ina to i n data 11 dicembre 2024, avv. A. Fabozzo, pres ente all’udienza fissata, a mezzo di sostituto processual e, si è limitato a chiede re rinvio (v. verbale di udienza) non anche a dedurre la nullità per tardivo avviso, come segnalatocon la memoria resa in data 11 dicembre 2024. Rilevato, infatti, che la questione n on è stata dedotta all ’udienza del 16 dicembre 2024,ove era presente, per del ega orale , ex art. 102 cod. proc. pen. , del nuovo difensore di fiduciaavv.

Andrea Fabozzo, il sostituto avv. E. Mogliani il quale(v. verbale in atti) ha chiesto rinvio, in via principale, nonché h a conclu so nel merito,insistendo per l’accoglimento delle istanze. Ritenuto che trattasi , i n tema di procedimento di esecuzione, di inosservanza del termine di diecigiorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza, che determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione (Sez. 1, n.17091 de l 31/01/202 4 , Biagi, Rv. 286259 – 0 1 ) .

Considerato, quanto al secondo motivo, che l ’eccezione di omessa notificazione non risulta confermata dagli atti dai quali emerge la notifica al difensore di ufficio. Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Giusep