Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of lawyer signature under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was signed solely by the convicted defendant. The defendant argued the lower court's order was motivated incorrectly, but the appeal was filed after the 2017 law requiring lawyer signatures for cassation petitions took effect. The court ruled that the absence of a qualified lawyer's signature rendered the petition void under the new statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible if not signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso proposto da: IEMBO ALFONSO nato a Cutro il 3/02/1967 avverso l ’ ordinanza del 8 / 01 /20 25 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non dato avvisoalle parti; uditala relazione s volta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricor so è proposto avver so l ’ ordinanza del Giudice per l e indagini preliminari del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice dell’esecuzione, che ha dichiaratoinammissibile la richiesta di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 6878 del 2019emessa nei confronti di Alfonso Iembo. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, avendo il ricorrente dedotto che la sua richiesta era stata travisata perché diretta al riconoscimento di continuazione e misure alternative, risulta proposto personalmente dalcondannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che, in calce al ricorso, vi è sol tanto la sottoscrizione del condannato e gli atti provengono dall’istituto di pena ove questi è ristretto. Reputatoche, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselic