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Ordinanza — n. 19846/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing imbalance due to lack of detailed reasoning on mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Torino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Torino argued that the appellate court failed to properly balance aggravating and mitigating circumstances under Article 69 of the Penal Code by focusing solely on his criminal past. The court rejected this, citing established precedent that such balancing acts are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, and that a general statement of evaluation suffices for discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Sentencing comparisons between aggravating and mitigating circumstances are subject to cassation review only if based on mere arbitrariness or illogical reasoning, and a general statement of evaluation satisfies the motivation obligation for discretionary judgments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing balance review mitigating circumstances evaluation penal code article 69 judicial discretion sentencing circostanze attenuanti circostanza aggravante cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Ritenutoche il motivo proposto ( vizio di motivazione in relazione al l ’ art. 69 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Law n. 203 of 1991
art. 69 cod. pen
Ritenutoche il motivo proposto ( vizio di motivazione in relazione al l ’ art. 69 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv.
Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010
248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep.
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Testo completo

o proposto da: TORINO SALVATORE nato a Napoli il 18/03/1955 avversola sentenza del 10/09/2024 del la Corte di assise di appello di Napoli dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appel l o di Napoliha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, emessa nei confronti di Salvatore Torino per ireati di omicidio aggravato e violazione della normativa in tema di armi,aggravati anche ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, per aver agevolato il clan camorristico denominato Torino, alla pena d i anni nove mesi quattro di reclusione, riconosciute all’imputato la circostanza attenuante speciale della cd. dissociazione attuosa, nonché le circostanze attenuanti generiche con equivalenza.

Ritenutoche il motivo proposto ( vizio di motivazione in relazione al l ’ art. 69 cod. pen. perché il bilanciamento è stato attuato soffermandosi soltanto sul passato criminale di Torino, senza dare adeguato rilievo alla scelta collaborativa) è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di motivi dicensura, già devoluti alla Corte territoriale, disatte si con ragionamento non manifestamente infondatoe immune da vizi di ogni tipo. Rilevato, infatti, che il comportamento collaborativo, debitamente valutato in sede di merito, ha già portato a lla concessione della circostanza attenuante speciale e alle circostanze attenuanti generiche e che, comunque, per giurisprudenza costante di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sonocensurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; n é va taciuta l’esistenza dell’indirizzo secondo il quale, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 – 01;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi,Rv. 249549). Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calase