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Ordinanza — n. 19845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to comply with mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant personally filed the petition after the 2017 law requiring mandatory defense representation. Although a lawyer was nominated, they failed to sign the document, violating the strict procedural requirement for personal service by counsel. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the convicted person after the entry into force of the law requiring mandatory defense representation is inadmissible if the nominated defense lawyer does not sign the petition.

Parole chiave

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inadmissibility mandatory defense cassation appeal personal filing procedural defect difetto formale di procedura difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 6 Ord. pen.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, violazione dell’art. 1 comma 6 Ord. pen. e 16-nonies legge n.
Art. 16-nonies legge n. 45 del 2001
Art. 58 ter Ord. pen.
45 del 2001 , nonché art. 58 - ter Ord.
Art. 1 comma 63 legge 23 giugno 2017, n.103
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, violazione dell’art. 1 comma 6 Ord.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Reputatoche, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

sul ricorso proposto da: LORETO PASQUALE nato a Scafati il 18/04/1961 avversol’ordinanza del 6/12/2024 del Giudice d i sorveglianza di Macerata non dato avvisoalle parti; uditala relazione s volta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricor so è proposto avverso l ’ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Macerata emessa nei confronti di Pasquale Loreto, in detenzione domiciliare con p ermesso di svolgere attività lavorativa , c on la quale è stat a rigettata l’istanza di permesso di uscire per indispensabili esigenze di vita il sabato e la domenica. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, violazione dell’art. 1 comma 6 Ord. pen. e 16-nonies legge n. 45 del 2001 , nonché art. 58 - ter Ord. pen., risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevatoche, in calce al ricorso, vi è so l o nomina di difensore, avv. Catello Di Capuacon elezione di domicilio, difensore che tuttavia, non sottoscri ve il ricorso. Reputatoche, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Gi