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Ordinanza — n. 19843/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution court's refusal to recalculate drug penalty under favorable constitutional ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Arena's appeal inadmissible regarding the execution court's refusal to recalculate his drug sentence. Arena argued that the penalty should be reduced based on the more favorable sentencing framework established by Constitutional Court ruling no. 40/2019. The court rejected this, holding that the execution judge correctly applied the principle of non-retroactivity to the specific 'heavy drugs' offenses committed under the 2005 law, which already contained a minimum sentence of eight years.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The execution court's refusal to recalculate a penalty based on a subsequent favorable constitutional ruling is valid when the original conviction involved offenses committed under a specific drug law that already established a minimum sentence, thereby precluding the application of the new, lower sentencing framework.

Parole chiave

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drug sentencing recalculation non-retroactivity principle execution court powers Constitutional Court ruling heavy drugs offenses penal execution procedure minimum sentence law commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Corte Cost. n. 40 del 8 marzo 2019
309 del 1990, riguardantesostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina - fatti commessi , per la prima sentenza , fino al 1marzo 2001 e per la seconda dal 1997 al 1 novem bre 2000 - per effetto della pronuncia della Corte Cost. n. 40 del 8 marzo 2019.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35578 del 17/11/2020
Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021
Corte Cost. n. 32 del 2014
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

o proposto da: ARENA GIUSEPPE nato a Catania il 5/04/1960 avversol’ordinanza del 12/11/2024 del la Corte di assise di appello di Catania dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C o nsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Catania, in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l a richiesta di rideterminazione delle pen e irrogat e a G i useppe Arena, con du e sentenze divenute irrevocabiliin data 23 febbraio 2011 e 18 febbraio 2012, in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riguardantesostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina - fatti commessi , per la prima sentenza , fino al 1marzo 2001 e per la seconda dal 1997 al 1 novem bre 2000 - per effetto della pronuncia della Corte Cost. n. 40 del 8 marzo 2019.

Ritenuto che i l motivo unic o prospett ato dal difensore, avv. S. Pace (inosservanza ed erronea applicazione dell'art 73 TU Stup. e vizio di motivazione, richiamando Sez. U, ricorrenti Gatto e Jazouli) è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che a parere del ricorrente la pena deve essere rideterminata concretamente,con riferimento alla più favorevole cornice edittale applicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale citata (indicando come precedente in termini Sez. 1, n. 35578 del 17/11/2020), ma che tale impostazione è in contrasto con l’indirizzo interpretativo espostoda questa Corte di legittimità cui il Collegio aderisce ( Sez. 1, n . 21882 de l 18/03/202 1 , P., Rv.281442 – 0 1 , in motivazione) secondo i l quale, tratta ndosi di stupefacenti cd. pesantie di reati commessi nella vigenza della normativa di cui al d. l. n. 272 del 30 dicembre 2005,convertito dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, assume rilievo la circostanza che detta norma contemplava come minimo edittale della pena detentivaquello di anni otto di reclusione , passato ad anni sei di reclusione dopo la maturazione dei giudicati, essendo intervenuta , successivamente all’irrevocabilitàdelle condanne, la p ronuncia della Cor te Cost. n. 32 del 2014 .

Considerato, altresì, che il Giudice dell’esecuzione ha puntualmente svolto un giudizio di congruità della penairrogata a titolo di aumento per i fatti giudicati con le due sentenze in questione, con ragionamento non rivedibile in questa sede, perché immune da illogicità manifesta e da vizi diogni tipo. Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselic