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Ordinanza — n. 19841/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuity claim due to factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19841/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The defense argued violations of procedural articles regarding criminal continuity and lack of reasoning, but the court found these to be mere factual disputes already adequately addressed by the lower judge. The decision emphasized that the significant time gap between crimes and the intervening bail measure negated the claim of a single criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging factual assessments of criminal continuity or alleging insufficient reasoning are inadmissible if the lower court's evaluation is logical and coherent, as mere statutory identity does not automatically link distant crimes to a single criminal design.

Parole chiave

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criminal continuity procedural inadmissibility factual assessment lack of reasoning time gap between crimes Cassazione appeal costs order reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, il Giudice per le ind agini preliminari del Tribunale di Lodi , in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990
73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi, per la prima sentenza, tra il mese di ottobre 2014 e il mese di ottobre 2016 e, per la seconda sentenza, da aprile a novembre 2023.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
pen., proposta nell’interesse di Zarouali Abdelwahed, in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui all’art. 73 d.P.R.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, il Giudice per le ind agini preliminari del Tribunale di Lodi , in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

o proposto da: ZAROUALI ABDELWAHED natoil 19/08/1987 avverso l ’ ordinanza del 1 9 / 12 /20 24 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diLodi dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, il Giudice per le ind agini preliminari del Tribunale di Lodi , in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di Zarouali Abdelwahed, in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi, per la prima sentenza, tra il mese di ottobre 2014 e il mese di ottobre 2016 e, per la seconda sentenza, da aprile a novembre 2023.

Ritenutoche i due motivi di ricorso, trattati unitariamente, prospettat i dal difensore, avv. M. D’Alessio (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c. p. e 671 c.p.p.,nonché carenza di motivazione per aver preso in considerazione un solo indice rivelatore del vincolo della continuazione), si configurano come doglianze inammissibili in quanto attinenti a profili di mero fatto, reiterative di questioni già prospettate con l’istanza ed adeguatamente vagliate dal Giudice dell’esecuzione, att raverso argomentazioni logiche e coerenti , e, comunque, manifestamente infondate, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato.

Consideratoche il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ’ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le due sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare,all a significativa distanza temporale intercorrente tra i reati oggetto della prima condanna e quelli di più recente commissione, nonché alla circostanza che, nel periodo intermedio tra i due gruppi di reati, il condannato è stato sottoposto a una misura cautelare personale.

Reputatoche la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità di fatti commessi a distanza di molti anni l’unodall’altro ad un medesimo disegno criminoso . Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara C