Cassation court dismisses appeal regarding continuity of crimes due to lack of unitary criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuity of crimes claim. The defendant argued for continuity under Art. 7 of Law 386/1990 based on three convictions, but the court found the acts lacked a unitary criminal design due to differing victims and a wide temporal gap. The court ruled the appeal's arguments were merely complaints rather than substantive legal critiques, thus rejecting the request for continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely complaints or lack the necessary critical analysis of the lower court's reasoning, as seen in this case where the alleged contradiction in temporal distance was not substantiated by a coherent argument on the absence of a unitary criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o proposto da: CARDAMONE LORENZO nato a Petilia Policastro il 14/09/1964 avversol’ordinanza del 21/06/2024 del Tribunale di Crotone dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Crotone, in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di Lorenzo Cardamone con la quale si domandava l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati accertati con tre diverse condanne, intervenute rispettivamente il 31 gennaio 2013, il 26 settembre 2016 e d il 2 5 marzo 2021, per reati di cui all’art. 7 legge n. 386 del 1990. Considerato che il Tribunale ha rigettato la richiesta difensiva, evidenziando come, pur sussistendo un’omogeneità dei beni giuridici lesi, permangano rilevanti elementi di differenziazione tra le condotte, quali la diversità della persona offesa e del contesto in cuil’agente ha operato, cui si aggiunge l’ampio arco temporale nel quale i diversi reati sono stati commessi.
Rilevato che il Tribunale di Crotone ha escluso la fondatezza della domanda proposta da Cardamone, segnalando come, in luogo di un disegno crim inoso unitario, emerga piuttosto la sussistenza di un generico programma delinquenziale. Reputatoche i due motivi di ricorso proposti, a mezz o del difensore, Avv. T. Bonaccio (erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento) sono inammissibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e costituit i da doglianz e non scandit e dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cui si fonda la decisione oggetto di ricorso.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso è , altresì , manifestamente infondato, in quanto inerente ad una asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, ove si evince piuttosto un percorso argomentativocoerente, non sindacabile in sede di legittimità. Ritenuto, infatti, che il ricor rente s i duole l ’ errore in cui incor re rebbe i l Giudice dell’esecuzione nell’indicare la distanza temporale tra i fatticome pari a tre anni, senza considerare che ciascuno di questi dista, dagli altri, circa un anno (n.d.r., ma comunque in un arco temporale compres o tra il novem bre 2011 e aprile 2014), ma sul punto, il ricorsosvolge argomenti in fatto per sostenere che la distanza spaziale e la diversità delle p.o. non rileverebbe, senza indicare, comunque,in cosa dovrebbe essere ravvisata l'identità del medesimo disegno criminosoposto a monte delle condotte che si sono susseguite nell ’ amp io lasso di tempo descritto.
Considerato che deriva, da quanto sin qui accertato , l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaseli