Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and uncontradicted facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the complaint because the appellant claimed a torn sheet was replaced shortly after delivery, while the supervising judge found the replacement was regular. The court ruled the appeal constituted mere factual complaints without legal merit and was based on undisputed facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 1 Ord. pen.; Art. 9 comma 1, 2 e 3 d.P.R. n. 230 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual grievances without legal violation are inadmissible when the underlying decision rests on uncontradicted facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a Siracusa il 16/07/1970 avversoil decreto del 28/03/2022 del Giudice di sorveglianza di Novara dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che , con il provvedimento impugnato, è stat o dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio per carenza di interesse, atteso che lo stesso aveva richiesto la sostituzione di un lenzuolo strappato pochi giorni dopo la consegna di uno integro e che il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva riscontrato che tale sostituzione era stata regolarmente eseguita. Consideratoche il motivo di ricorso, propo sto a mezzo del difensore avv. M. T. A. Pintus (violazione degli artt. 7, comma 1, Ord. pen. e 9, comma 1, 2 e 3 d.P.R. n. 230 del 2000 ), è inammissibile, in quanto non consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e in quanto il decreto è stato emesso su una base di fatto non comprovatamente contrastata.
Reputatoche si lamenta la violazione dell’art . 666 c od . proc. pen., questa palesemente smentita dagli atti processuali, data la carenza di interesse del reclamo che ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità. Ritenutoche segue, da quanto sin qui rilevato, l ’ inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionalen. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Giuseppe Sant