Italian Supreme Court dismisses appeal against parole order citing generic and inadmissible factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal against the parole order inadmissible due to the generic nature of the defense's arguments. The defense argued for an erroneous application of law regarding disciplinary infractions between March 2021 and September 2022, but failed to provide specific factual or legal reasons. Consequently, the court upheld the lower tribunal's decision, rejecting the claim for early release based on the lack of admissible grounds in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual or legal reasoning, and do not challenge the facts found by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o proposto da: CALASCIBETTA DOMENICO nato a Genova il 10/11/1978 avversol’ordinanza del 10/12/2024 del Tri bunale di sorveglianza di Roma dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stat o rigettato il reclamo proposto da Domenico Calascibetta avverso l ’ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha respinto parzialmente la richiesta di liberazione anticipata relativa a sei semestri, in relazione al periodo compreso tra il marzo 2021 e il settembre 2022. Considerato che il m otivo unico proposto dalla difesa, a vv. M Gabriele (inosservanza oerronea applicazione di legge penale) è inammissibile in quanto devolve censure generiche e prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui fondano, nonché non consentite in sede di legittimità perché versate in fatto.
Rilevato, infatti, chel’ordinanza impugnata fa compiuto e logico riferimento al periodo compreso tra Marzo 2021 e settembre 2022 , alle infrazioni disciplinari in cui è incorso il condannato, nonché alle sanzion i, reputate espressione di mancata partecipazione all'opera di rieducazione e tali da manifestare una condotta di complessiva insofferenza alle regole , secondo u n ragionamento avversato soltanto con argomenti generici ed in fatto (perché collega i comportamenti sanzionati a ragioni connesse all’isolamento in atto). Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Giuseppe S