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Ordinanza — n. 19835/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to valid waiver of rights by the defendant under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19835/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant validly waived his right to contest the supervisory judge's order. The defense attorney presented a signed waiver executed by the special procurator, which the court authenticated as a clear manifestation of the defendant's will. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.; The right to appeal a supervisory measure is waived if the interested party, through their special procurator, submits a valid and timely written renunciation, thereby rendering the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure code waiver of appeal rights special procurator supervisory measure inadmissible appeal procedural costs fine fund payment rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 39 Ord. pen.
Art. 35-bis Ord. pen.
Art. 69 Ord. pen.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Rilevatoche deriva l’inammissibilità del ricorso per rinuncia, ai sensi dell ’ art. 591 comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014
Mazzuocco ha fatto perven ire valida e tempestiva rinuncia, quale manifestazione univoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o m ezzo di procuratore spec iale ( Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep.
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Testo completo

o proposto da: MAGNANGIANNI nato a Lendinara il 14/08/1953 avversoil decreto del 30/12/2024 del Giud ice di sorveglianza di Padova dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che , con il decre to impugnato, è stat o formulato richiamo nei confronti di Gianni Magnan , sottoposto alla pena sostitu tiva della detenzione domiciliare, al rispetto delle prescr izioni della misura in atto a suo carico , a fronte di segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigodel 28 novembre 2024. Rilevato, altresì, che avverso detto provvedimento è stato proposto tempestivo ricorso, con il quale si devolvevizio di violazione di legge in relazione agli artt. 39, 35-bis, 69 Ord. pen. e 24 e 111 Cost.Consideratoche la dife sa , a vv.

M. Mazzuocco ha fatto perven ire valida e tempestiva rinuncia, quale manifestazione univoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o m ezzo di procuratore spec iale ( Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276), risultando la rinuncia sottoscritta dallo stesso procuratore speciale, con allegazione di procura rilasciata dal ricorrente di persona, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Rilevatoche deriva l’inammissibilità del ricorso per rinuncia, ai sensi dell ’ art. 591 comma 1, lett.

d) cod. proc. pen.,cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui aldispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Giuseppe S