Italian court dismisses prisoner's appeal for parole license due to lack of valid grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Bonura inadmissible, rejecting his request for a parole license in Palermo. The defense argued violations of sentencing and constitutional articles regarding motivation, but the court found these claims factually unfounded and procedurally defective. Consequently, the appeal was dismissed, and Bonura was ordered to pay court costs and a fine to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 Ord. pen.; Art. 111 Cost.: An appeal against a parole license denial is inadmissible if the grounds are factually unsupported, the decision contains no logical motivation errors, and the proposed alternative location poses security risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o proposto da: BONURA ANTONINO nato a Partinico il 2/01/1949 avversoil decreto del 16/1/2025 del Giud ice di sorveglianza di Napoli dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che , con il decre to impugnato, è stata rigettata la richiesta di licenza premio nei conf ronti di Antonino Bonura, condannato all ’ e rgastolo, in regime di semilibertà. Considerato che il m otivo unico proposto dalla difesa, a vv. R. Cristofaro (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 57 Ord. pen. e 111 Cost. e vizio di motivazione) è inammissibile in quanto dev olve censure versat e in fatto e , comunque,manifestamente infondate, posto che non si ravvisa il dedotto difetto di motivazione. Rilevato, infatti, che il provvedimento fa compiuto e logico riferimento ai pareri negativi della DDA Palermo e della DNA A e , comunque , all’avvenuta concessione più volte di permessi premio, ma da fruire sempre in Napoli, cioè, nella stessa zona in cui il detenuto si trova in regime di semilibertà, cui è sottoposto dal 2020; tanto, proprio con la previsione, nel concedere la misura alternativa in atto, che eventuali licenze premio fossero fruite nella stessa zona di svolgimento della misura, onde evitare collegamenti con l’associazione di appartenenza.
Rilevato, inoltre, che il ricorrente fa riferimento a età econdizioni personali del condannato, nonché all’età avanzata dei parenti con cui chiede di incontrarsi, senza tuttavia, illustrare argomenti decisivi in b ase ai quali sarebbe indispensabile per Bonura, recarsi presso la sua abitazione in Partinico, anzi indicando elementi che, al contrario, dovrebbero consigliare di non muoversi dalla regione in cui èin regime di semiliber tà . Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Giu