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Ordinanza — n. 19832/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only the sentencing amount, not a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it solely challenged the specific amount of the fine and arrest sentence imposed by the lower court. The defense argued for a different sentencing calculation, but the court ruled that such complaints regarding the quantitative aspect of the penalty are not admissible in a third-instance proceeding. Consequently, the original conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they concern exclusively the determination of the penalty's amount or duration, as these fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing amount third instance penal determination procedural costs gravità della pena sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
256197) e ch e, comunque, nel caso al vaglio, la misura della pena è giustificata con riferimento ai precedenti anche specifici e all’elevata pericolosità sociale dell’imputato, quindi ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.esaminati con adeguato vaglio.
art. 133 cod. pen
256197) e ch e, comunque, nel caso al vaglio, la misura della pena è giustificata con riferimento ai precedenti anche specifici e all’elevata pericolosità sociale dell’imputato, quindi ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.esaminati con adeguato vaglio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (tra le molte altre, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
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Testo completo

o proposto da: STORTI MASSIMILIANO nato a Lerici il 9/01/1971 avversola sentenza del 8/11/2024 del la Corte di appello di Genova dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevatoche, con l a sentenza impugnata, è stata confermata la condanna di Massimiliano Storti alla pena di mesi uno di arrestoed euro duemila di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, resa dal Tribunale di La Spezia in data 8 maggio 2024. Rilevato che l’unico motivo di ricorso propost o d alla difesa, avv. P. M ione (vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme penali quanto alla determinazione della pena) è inammissibile, in quanto costituit o da doglianz e non consentite in sede di legittimitàperché relative al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica giustificazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame(v. p. 3).

Ritenuto, infatti, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quantoriservata al giudice di merito, la scelta (anche implicitamente)basata sui criteri di cui all'art.133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (tra le molte altre, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e ch e, comunque, nel caso al vaglio, la misura della pena è giustificata con riferimento ai precedenti anche specifici e all’elevata pericolosità sociale dell’imputato, quindi ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.esaminati con adeguato vaglio. Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselic