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Ordinanza — n. 19826/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole board order denying probation due to manifestly unfounded factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal against the parole board's order inadmissible, rejecting the defense's claim of erroneous application of Article 47 of the Penal Code. The board correctly evaluated the defendant's criminal history, pending proceedings, and the severity of the offense despite some positive prison conduct. Consequently, the court upheld the denial of probation and home detention as a rational exercise of reintegration needs.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Appeals based on factual complaints or alleged lack of motivation are inadmissible if the contested decision is not manifestly illogical and fully addresses the relevant elements.

Parole chiave

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probation denial parole board order inadmissible appeal factual complaints penal code article 47 reintegration needs criminal history assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
B ov a (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037-01
Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794-01
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Testo completo

o proposto da: BERLINGIERE NINO nato a Catanzaro il 30/08/1999 avversol’ordinanza del 19/12/2024 del Tribuna le di sorveglianza di Catanzaro dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere BARBARA CALASELICE

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che , con l ’ordi nanza impugnata , è stata ri gettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domic iliare propost a nell’interesse di Nino Berlingiere, in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 novembre 2021, divenuta definitiva il 22 settembre 2022. Rilevato che i l motivo unico p ropost o d alla difesa, avv. A . B ov a (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell’affidamento in prova) è inammissibile perché costituito da doglianze di fatto e, comunqu e , manifestamente infondate, perché si deduce asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.

Ritenuto, che diversamente da quanto dedotto ( nel senso del mancato esame di elementi positivi emergenti da relazioni di sintesi d ell ’ Is tituto penitenziario e della valutazione svolta limitatamente ai precedenti di polizia ) , l’ordinanza, conmotivazione immune da illogicità manifesta e completa , prende in esame le risultanze della due relazioni di sintesi indicat e da l ricorrente, ma valorizza, in modo ineccepibile, pur a fronte del buon percorso carcer ario e di un'avviata revisione critica, la gravità del reato commesso, i procedimenti penali pendenti per uno dei quali il condannato risulta sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché le conclusioni della relazione di sintesi, pur favorevoli alla sp e rimentazione della condotta del soggetto, ma soltanto mediante la fruizione di permessi premio.

Ritenuto,pertanto, che la motivazione svolta applica, allo stato, in modo ineccepibile il criterio di gradualitànella concessione di benefici penitenziari che , pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n.27264 de l 14/01/201 5 , Sicari, Rv. 264037 – 0 1 ;

Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 -01). Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese pr ocessuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara