Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19825/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appeals on sentencing and new recidiva claims are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19825/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the Court of Appeal's judgment inadmissible. The defense argued for a new assessment of recidiva, generic mitigating circumstances, and the non-absorption of a weapon possession charge. The court rejected these claims because they concern sentencing merits or were not included in the original appeal, thus violating cassation rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court on sentencing matters or new allegations of recidiva not raised in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility sentencing merits recidiva allegations generic mitigating circumstances criminal appeal procedure violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Barila ri ( illegittima contestazione della recidiva, mancata concessione delle attenuanti di cui all ’art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o proposto da: CORRARELLO NICOLA nato a Nicotera il 2/12/1953 avversola sentenza del 11/07/2024 del la Corte di appello di Catanzaro dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere BARBARA CALASELICE

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevatoche, con l a sentenza impugnata , è stata riformata la pena irrogata a Nicola Corrarello dal Tribunale di Vibo Valentia , di chiarando l ’ estinzione del reato di cui al capo d), per intervenuta prescrizione, nonché rideterminando la pena irrogata in quella di mesi tre di reclusione con conferma nel re sto, per i reati di cui ai capi a), b) e c). Rilevato che i tre motivi p roposti d alla difesa, avv. A. Barila ri ( illegittima contestazione della recidiva, mancata concessione delle attenuanti di cui all ’art. 62-bis cod. pen. – primo motiv o ; errata valutazione della prova in punto responsabilità e vizio di motivazione – secondo motivo; errata contestaz ione del capo d), assorbimento nel reato di cui al capo a) di detenzione di arma clandestina e relative munizioni– terzo motivo) sono inammissibili.

Rilevato, invero, che il primo motivo, da un lato,non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque, non consentito perché giustificato con ragionamento di merito immune da vizi ; dall ’ altro, con riferimento alla recidiva,s i riscontra che detta censura non era contenuta nei motivi di appello e, dunque, si appaleza inammissibile in sede di legittimità e, comunque, attiene a circostanza non applicata. Ritenuto, quanto al secondo e al terzo motivo, che questi sono riproduttivi di motivi di censura che sono stati adeguatamente vagliati dai giudici di secondo grado, con argomenti giuridici e di merito rispetto ai quali non si profilano critiche specifiche rispetto alle puntuali argomentazioni svolte(cfr. p. 4 e ss. ove si specificano le risultanze in b ase alle quali i convergenti provvedimenti di merito hanno ritenuto senz’altro ascrivibile all’imputato la detenzione delle armi e munizionitrovate nel ma gazzin o in uso all ’ imputato , nonché le ragioni per le quali -v. p. 5 – la versione difensiva non può tr ovare accoglimento ; si rinviene, inoltre a p. 5 ineccepibile conclusione in ordine al diniego dell’assorbimento del reato di cui al capo d).

Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President e Barbara Calaselice Gius