Italian court dismisses appeal for continuatio rei criminis due to lack of criminal project evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize criminal continuatio under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for continuity between drug trafficking, usury, and extortion crimes, but the court found the chronological proximity insufficient without proof of a unified criminal project. Consequently, the lower court's refusal to extend the sentence was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The burden lies on the convicted person to prove a unified criminal project, requiring more than mere chronological proximity or identical legal titles to establish criminal continuatio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o proposto da: PICA PELLEGRINI LUCIA nata a Taranto il 22.12.1970 avversol'ordinanza del 16/12/2024 del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consig l iere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevatoche con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini p reliminari del Tribunale di Lecce , in fun zio ne di Giudice dell ’ esecuzione , ha ri gettato l’istanza diretta ad ottenere, nell’interesse di Lucia Pica Pellegrini, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con tre sentenze divenute definitive, due relative alla contestazione di reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la terza,a reati di usura ed estorsio ne . Rilevato che l’unico motivo di ricorso propost o dalla difesa, avv.
P. Blasi (inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vi zio di motivazione) è inammissibile, in quanto costituito da doglianz e versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate in quanto si lamenta asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato (v. p. 3 ess.). Considerato, infatti, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio─temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati,almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati,se i successivi reati risultino,comunque , frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)e che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).
Rilevatoche, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che le valutazioni esposte in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione, nel giudizio di cognizione o esecuzione, assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione, successivamente adito, può anche prescindere, sempre che indichi specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato già riconosciuto, nonché commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno (tra le altre, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv.285809 - 01 ;
Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001 , Rv. 219529 – 01 ). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge , esaurientee coerente con i principi giurisprudenziali indicati, segnalan do che i reati di cui all’art. 73 Tu Stup. sono stati commessi a distanza di anni tra loro (circa due anni ) , circostanza reputata dirimente risp etto al l ’ identità del locus commissi delicti e alla presenza di un medesimo complice (coni uge dell a condannata) e che quelli d i usura ed estorsione , d i cui alla terza sentenza, sono disomogenei rispetto ai primi, nonché posti i n essere in un diverso contesto rispetto a quelloin cui si collocano i reati di cessione illecita di stupefacenti.
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presid