Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and fail to challenge lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding the psychological elements of the crime and the omission of generic mitigating circumstances, but the court found these complaints specific and unsupported by the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments did not sufficiently confront the logical and correct arguments presented by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be general; specific complaints failing to confront the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI AKRAM nato il 02/02/1980 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3940/25 Hammami OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il