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Ordinanza — n. 19799/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming evasion mitigation was wrongly denied for visiting Carabinieri station.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19799/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion. The appellant argued that visiting the Carabinieri station should have triggered statutory mitigation under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this, citing established precedent that presenting oneself to authorities to request incarceration demonstrates the generic intent to flee, rendering the specific motive irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; The act of voluntarily approaching Carabinieri to request transfer to prison constitutes evasion because it proves the intent to leave the domicile, making the specific reason for the visit legally irrelevant.

Parole chiave

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evasion crime domiciliary restriction Carabinieri station statutory mitigation generic intent continuing offense appeal inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
3906/25 Di Benedetto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
3906/25 Di Benedetto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIOVANNI PASQUALINO nato a CATANIA il 18/11/1996 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3906/25 Di Benedetto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per essersi il ricorrente (nel secondo episodio di evasione, accaduto il 25 agosto 2016) recato presso la caserma dei Carabinieri; che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta" (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118), nonché rappresentando che tale episodio è stato unificato con il vincolo della continuazione a quello accaduto il giorno precedente, con aumento di pena assai contenuto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis