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Ordinanza — n. 19797/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and merit review in Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19797/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for the crime specified in Article 367 of the Penal Code, claiming errors in subjective responsibility and sentencing. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already examined and dismissed by the lower court without logical coherence.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reproducing arguments already examined by the lower court or if they require a re-evaluation of the merits, which is not permitted in the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds merit review prohibition subjective responsibility error Cassation procedural limits revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
3892/25 Norante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod.
art. 367 cod. pen
3892/25 Norante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORANTE ADAMANTONIO nato a TERMOLI il 29/01/1979 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3892/25 Norante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo, risultano prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, e, comunque, prospettano una rivalutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità;

Rilevato che le doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso relative alla negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive non si confrontano con le argomentazioni congrue e prive di fratture logiche rese dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il