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Ordinanza — n. 19796/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because penalty reduction in plea agreement is binding and cannot be challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Tasillo's appeal inadmissible without formal procedure. The appellant challenged a nine-month prison sentence reduced from a higher amount following a plea agreement with the prosecution, which the Court of Appeal confirmed. The Court ruled that once a penalty is freely agreed upon by the parties and deemed appropriate by the appellate judge after a full responsibility assessment, it becomes binding and cannot be contested in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A penalty reduction freely agreed upon by the parties and approved by the appellate judge after a full responsibility assessment is binding and cannot be challenged in a cassation appeal.

Parole chiave

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plea agreement penalty cassation inadmissibility binding judicial approval reduced sentence challenge procedural economy rinuncia al dibattimento orale attenuazione libera della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 337 cod. pen
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASILLO LUIGI nato a CAMPOBASSO il 04/04/1989 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO(dato avviso alle parti;I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3880/25 Tasillo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai motivi di appello, a mesi nove di reclusione; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso