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Ordinanza — n. 19794/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds regarding legal qualification and sentencing in a private prosecution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19794/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the facts and the imposed sentence in a private prosecution matter. The court rejected these arguments as generic, noting that challenges to legal qualification are only admissible if they constitute a manifest error.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In private prosecution cases, appeals based on erroneous legal qualification are inadmissible unless they demonstrate a manifest error, while generic challenges to sentencing or non-manifest legal errors are rejected de plano.

Parole chiave

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private prosecution appeal manifest error standard legal qualification challenge inadmissible de plano sentencing review limits sanzione disciplinare dell'avvocato reati contro la pubblica autorità abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURI ORIANDERSON nato il 30/01/1988 avverso la sentenza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3822/25 Venturi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio; che è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico; che anche il secondo motivo di ricorso è generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso