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Ordinanza — n. 19793/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation criticism without engaging merits. Appeal declared inadmissible due to failure to address specific factual findings. Court upheld lower court's reasoning on evidence distortion responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant criticized the lower court for insufficient motivation regarding evidence distortion but offered only generic complaints without engaging with the specific factual assessments. The court rejected this because the criticism failed to measure against the detailed and logical argumentation provided by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a lack of motivation is inadmissible if it consists of generic criticisms that do not specifically address the factual and legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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lack of motivation generic criticism inadmissible appeal evidence distortion procedural costs difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravi motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERELLI ADRIANO nato a TARANTO il 10/08/1968 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3804/25 Perelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità anche per travisamento della prova, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende. Così deciso il 05