Italian court dismisses appeal for missing substitute penalty request at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitute penalty, but the court found no such request was made during the appellate proceedings. Since the conditions for substitution existed at the first-instance judgment date, the failure to request it renders the appeal groundless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen; Art. 386 cod. pen: An appeal based on the omission of a substitute penalty is inadmissible if no request for such substitution was advanced in the appellate instance and the statutory conditions were already met at the time of the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTESTABILE CRISTIAN nato a MANFREDONIA il 11/08/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3769/25 Contestabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva - è manifestamente infondato, giacché nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata in sede di appello e le condizioni per la eventuale sostituzione erano già sussistenti al momento dell'emissione della sentenza di primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025