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Ordinanza — n. 19790/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for missing substitute penalty request at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitute penalty, but the court found no such request was made during the appellate proceedings. Since the conditions for substitution existed at the first-instance judgment date, the failure to request it renders the appeal groundless.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen; Art. 386 cod. pen: An appeal based on the omission of a substitute penalty is inadmissible if no request for such substitution was advanced in the appellate instance and the statutory conditions were already met at the time of the first-instance judgment.

Parole chiave

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substitute penalty omission appeal inadmissibility criminal procedure appeal substitute measure request first instance judgment procedural default Cassa delle ammende sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen
3769/25 Contestabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 386 cod. pen
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTESTABILE CRISTIAN nato a MANFREDONIA il 11/08/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3769/25 Contestabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva - è manifestamente infondato, giacché nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata in sede di appello e le condizioni per la eventuale sostituzione erano già sussistenti al momento dell'emissione della sentenza di primo grado;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025