Cassation court dismisses appeal as specific for failing to address sentencing circumstances versus recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that mitigating circumstances should outweigh the contested recidivism in the sentencing, but the lower court's reasoning was deemed insufficient. The court rejected this claim because the appeal lacked specificity, failing to provide adequate merit-based scrutiny of the territorial court's argumentation regarding the balance of circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is aspecific, meaning it does not measure its arguments against the court's reasoned assessment of mitigating circumstances versus recidivism with adequate scrutiny.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLICA ANGELA ANAIS nato a CATANIA il 12/11/1993 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3765/25 Fallica OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare all'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla contestata recidiva, è aspecifico, poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/