Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specificity regarding psychological elements and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Santacroce's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Santacroce argued that the lower court failed to adequately scrutinize the psychological elements of the crime and incorrectly applied sentencing circumstances. The court rejected these claims, ruling that the grievances were too generic and did not specifically confront the detailed reasoning of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints failing to engage with the court's reasoned findings are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTACROCE MARCELLO nato a SAN SEVERO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3748/25 Santacroce OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, oltre che generiche, non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pp. 4-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0