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Ordinanza — n. 19786/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19786/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATTOLI ANTONIO nato a MOLFETTA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; k n. 3740-25 Brattoli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di correlazione tra imputazione e condanna, oltre che generico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 19786/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate pluralità di motivazioni risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
3740-25 Brattoli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATTOLI ANTONIO nato a MOLFETTA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; k n. 3740-25 Brattoli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di correlazione tra imputazione e condanna, oltre che generico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il