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Ordinanza — n. 19784/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding multiple criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19784/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic, merely reproducing arguments already rejected by the lower court without engaging with the appellate court's detailed reasoning on the required psychological elements. Furthermore, the court found the second ground infounded because the crimes of resistance to a public official and the specific offense charged were distinct and concurrent rather than absorbed, while the third ground lacked specificity against the lower court's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 651 cod. pen.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints or arguments manifestly infounded regarding the concurrence of distinct crimes result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints concurrence of crimes resistance to public official criminal liability affezioni psichiche circostanze attenuanti indennità per persecuzione etnica

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez.
Art. 651 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art.
art. 651 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 337 cod. pen
non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Lettieri, Rv. 257083
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA CIRO ANTONIO nato il 12/12/2000 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3726/25 Coppola OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.); Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Lettieri, Rv. 257083); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta privo di specificità, non confrontandosi con gli argomenti esposti dai giudici di merito (v. in particolare p. 3).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci